Art. 8.
(Regime fiscale e norme per la trasparenza delle operazioni di cassa).

      1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
      2. Al servizio di cassa delle case da gioco si applicano le norme vigenti in materia di contrasto e prevenzione delle operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.